Di fronte a questa dichiarazione di intenti, rispondo subito: “mi scusi signora, mi consenta una domanda: ma Lei è quindi già separata?”.
La maggior parte delle volte la risposta è NO.
Questo perché nel linguaggio comune spesso i due termini vengono impropriamente utilizzati come sinonimi per rappresentare la stessa cosa: la fine di un matrimonio.
In realtà, la separazione e il divorzio sono due procedure diverse con effetti totalmente differenti.
Esaminiamo di seguito i due procedimenti e le varie differenze.
LA SEPARAZIONE
La separazione è la procedura che precede il divorzio con cui i coniugi non pongono fine al matrimonio ma ne sospendono soltanto gli effetti in attesa di un’eventuale riconciliazione o di un provvedimento definitivo di divorzio.
Dopo la separazione, lo status giuridico di coniuge rimane inalterato ma marito e moglie non sono più obbligati a vivere nella stessa casa, né a mantenere il vincolo di fedeltà.
Permangono invece gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia.
IL DIVORZIO
Il divorzio invece determina il definitivo scioglimento del vincolo coniugale.
Con il divorzio le due parti perdono lo status di coniugi e pertanto laddove le stesse volessero effettivamente tornare insieme, dovranno necessariamente risposarsi.
Solo con il divorzio i coniugi cessano di avere reciproci diritti e doveri sia dal punto di vista personale che patrimoniale, eccezion fatta per il dovere di assistenza materiale nei confronti dell’ex coniuge economicamente più debole.
A seguito del divorzio i coniugi potranno contrarre un nuovo matrimonio con altre persone.
LE DIFFERENZE DELLE DUE PROCEDURE RISPETTO AL PATRIMONIO DEI CONIUGI
Con la pronuncia della sentenza di separazione la comunione dei beni si scioglie automaticamente.
Questo significa che i coniugi potranno dividere tutti i propri beni già in sede di separazione.
Nella fase successiva del divorzio non c’è più alcuna comunione legale da sciogliere.
Con riferimento specifico al divorzio, dobbiamo però rammentare che la sentenza di divorzio produce i seguenti effetti:
– perdita reciproca dei diritti successori;
– l’acquisto del diritto a percepire una quota del TFR dell’ex coniuge e, in presenza di determinate condizioni, anche la pensione di reversibilità;
– il coniuge economicamente debole acquista il diritto a percepire l’assegno di mantenimento divorzile.
LE DIFFERENZE DELLE DUE PROCEDURE RISPETTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Per quanto riguarda l’assegno di mantenimento, va precisato che in entrambe le procedure il coniuge economicamente più debole può chiedere il riconoscimento di un assegno periodico di mantenimento.
Tuttavia, i due assegni hanno presupposti e finalità diverse.
Infatti, in sede di separazione l’assegno di mantenimento serve a garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita che i coniugi godevano in costanza di matrimonio.
La Suprema Corte di Cassazione ha infatti precisato che “I “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione – a differenza di quanto accade con l’assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale – solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.” (C. Cass, sent. n. 26890/2022).
Diversamente, l’assegno divorzile, non mira a ripristinare lo stesso tenore di vita che i coniugi hanno goduto nel corso della vita matrimoniale, ma si limita a garantire all’ex coniuge economicamente più debole il necessario per vivere ed essere autosufficiente nonché a compensare lo stesso per i sacrifici fatti a favore della famiglia durante il matrimonio.
RIFORMA CARTABIA E POSSIBILITÀ DI CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Come già anticipato nell’articolo Separazione consensuale dopo la riforma Cartabia: tutte le novità, sebbene la separazione e il divorzio siano due procedure totalmente diverse, la Riforma Cartabia ha previsto la possibilità di proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso.
Tale possibilità è stata confermata anche in caso di procedimento congiunto (Tribunale di Verona, sentenza 30 giugno 2023).
Avvocato Cristiano Galli
Se vuoi conoscere che differenza c’è tra la procedura di separazione consensuale e quella giudiziale leggi l’articolo del nostro blog Differenza tra separazione consensuale e giudiziale: vantaggi e svantaggi.
Se vuoi conoscere meglio i servizi offerti dallo Studio in questa materia visita la pagina Diritto di famiglia e delle successioni.
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