c.d. Riforma Cartabia nell’ambito specifico del procedimento di separazione consensuale.
NUOVA NORMATIVA
Innanzitutto, è doveroso evidenziare che la separazione consensuale, che prima godeva di una specifica previsione normativa, ossia l’articolo 711 c.p.c, ora è disciplinata dall’art 473 bis.51 c.p.c.
Tale articolo, nell’ottica di soddisfare l’obiettivo di semplificazione del processo civile, introduce un rito unico per numerosi procedimenti in materia di famiglia incardinati su domanda congiunta.
In particolare, tale articolo prevede un unico procedimento per le domande congiunte:
- di separazione personale dei coniugi;
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
- di modifica delle relative condizioni.
LA FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO
Tutte le sopra elencate domande congiunte devono essere proposte unicamente con la forma del ricorso.
COMPETENZA DEL TRIBUNALE
A mente del nuovo art. 473 bis.51 cpc il Tribunale competente a decidere la causa rimane sempre quello del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
IL CONTENUTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO
A norma dell’art. 473 bis.51 c.p.c. il ricorso, che a seguito della riforma dovrà essere sottoscritto obbligatoriamente anche dalle stesse parti, dovrà indicare al suo interno:
- l’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni.
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO INTRODUTTIVO
Sempre secondo il succitato articolo, per consentire al giudice una disamina completa del contesto economico dei coniugi, al ricorso dovranno essere necessariamente allegati:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
IL PIANO GENITORIALE
Ulteriore novità introdotta dalla riforma è costituita dall’obbligo per i coniugi che hanno figli di allegare al ricorso introduttivo un particolare documento chiamato “piano genitoriale”.
In tale documento i genitori devono indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
L’UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI
La riforma Cartabia ha inoltre previsto che dopo il deposito del ricorso introduttivo, il Tribunale debba provvedere alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, che avviene non più avanti al Presidente ma bensì innanzi al giudice relatore.
All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Una rilevante novità che ha introdotto la riforma Cartabia, in continuità con la norme dettate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è la possibilità di sostituire l’udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
LA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO
Sulle domande dei coniugi è chiamato a decidere il Tribunale in composizione collegiale che provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
POSSIBILITÀ DI CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Da ultimo, è senz’altro da segnalare un’interessante novità per i clienti che si apprestano a separarsi.
L’473bis.49 c.p.c., ha previsto la possibilità per i coniugi di chiedere contemporaneamente la separazione e il divorzio in un unico atto.
Tale norma si riferisce espressamente ai giudizi contenziosi.
La più recente giurisprudenza di merito, tuttavia, ha chiarito che è ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche in caso di procedimento congiunto (Tribunale di Verona, sentenza 30 giugno 2023).
SUGGERIMENTI PRATICI
Con riferimento a quest’ultima novità introdotta, ossia alla possibilità per i coniugi di chiedere contemporaneamente la separazione e il divorzio in un unico atto, si suggerisce di valutare attentamente con il proprio legale tutte le possibili conseguenze derivanti da una simile scelta prima di incardinare il relativo procedimento.
Non va dimenticato, infatti, che il divorzio produce degli effetti irreversibili nella vita dei coniugi, quali ad esempio la perdita reciproca dei diritti successori o in alcuni casi la perdita del diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
In alcuni casi, pertanto, i coniugi potrebbero ritenere più conveniente dal punto di vista patrimoniale chiedere solo la separazione personale.
Avvocato Cristiano Galli
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