RINUNCIA ALL’EREDITÀ: CHE COS’È
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler accettare l’eredità.
QUANDO CONVIENE FARLA?
La rinuncia l’eredità è una scelta che è utile adottare quando nell’asse ereditario sono presenti solo debiti maturati dal defunto e non sussiste alcun credito oppure quando l’importo dei debiti supera di gran lunga l’importo dei crediti.
QUANDO NON CONVIENE FARLA?
Non conviene procedere con la rinuncia all’eredità nel caso in cui vi sia incertezza circa l’ammontare dei debiti maturati dal defunto.
In questo caso, infatti, è senz’altro preferibile ricorrere all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Tale istituto consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Ciò significa che l’erede non potrà essere costretto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia percepito per effetto della successione.
CHI PUÒ FARLA?
Poiché la rinuncia è da considerarsi un atto di straordinaria amministrazione, possono compiere tale atto solo i soggetti che hanno la piena capacità legale.
Pertanto, qualora il rinunciante sia:
– un minore: la rinuncia viene effettuata dai genitori che devono essere autorizzati dal giudice tutelare;
– un interdetto, un emancipato o un inabilitato: tali soggetti devono essere rappresentati/assistiti rispettivamente dal tutore o dal curatore previa autorizzazione del giudice tutelare.
Si segnala che a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia è ora possibile rivolgersi anche ad un notaio per ottenere le autorizzazioni di volontaria giurisdizione.
COME SI RINUNCIA ALL’EREDITÀ: LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE
Ai sensi dell’art. 519 c.c. il chiamato che intende rinunciare all’eredità deve fare una dichiarazione davanti al notaio di sua fiducia o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La rinuncia eseguita in forme diverse da quelle sopra menzionate viene considerata nulla.
Per coloro che sono interessati ad eseguire la dichiarazione di rinuncia innanzi al cancelliere, suggerisco di contattare preventivamente la cancelleria della volontaria giurisdizione del competente Tribunale per fissare un apposito appuntamento.
DOCUMENTI NECESSARI PER ESEGUIRE LA RINUNCIA
Di regola, per redigere un atto di rinuncia all’eredità sono necessari i seguenti documenti:
– certificato di morte;
– certificato di residenza storico del defunto, codice fiscale del defunto e autocertificazione dell’ultimo domicilio del defunto;
– copia del documento d’identità e del codice fiscale di chi fa la rinuncia. Se ci sono dei minori bisogna prima chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare, mentre se ci sono eredi che hanno l’amministrazione di sostegno è necessaria l’autorizzazione al Giudice Tutelare. L’autorizzazione si ottiene in seguito ad un ricorso (con marca da bollo euro 27) da depositarsi presso la cancelleria del Giudice Tutelare previo appuntamento da prendere on line
– copia di eventuale testamento.
TERMINE ENTRO CUI È POSSIBILE FARE LA RINUNCIA
La domanda può essere presentata entro:
– tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari);
– dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari).
EFFETTI DELLA RINUNCIA
Ai sensi dell’art. 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Sempre a mente dello stesso articolo, il rinunciante ha diritto di trattenere quanto ha ricevuto a titolo di donazione o di legato, sino alla concorrenza della porzione disponibile.
Ulteriore effetto creato dalla rinuncia è quello di far passare il diritto di accettare l’eredità nella sfera giuridica di altri soggetti con delle modalità diverese a seconda che si tratti di successione per legge o per testamento.
ERRORI ASSOLUTAMENTE DA EVITARE PRIMA DI ESEGUIRE LA RINUNCIA
Attenzione: dopo aver illustrato dettagliatamente l’istituto della rinuncia all’eredità è necessario esaminare gli errori che il chiamato all’eredità deve assolutamente evitare di compiere prima di effettuare la rinuncia all’eredità.
Per comprendere la gravità degli effetti che alcuni errori possono creare è fondamentale ribadire un principio cardine in tema di successioni: non è possibile rinunciare all’eredità dopo averla accettata.
Quindi sulla base di questo principio, per evitare di incorrere nella situazione appena menzionata in cui risulta impossibile eseguire la rinuncia, parrebbe sufficiente non accettare l’eredità.
In realtà, non è così semplice perché si possono compiere, anche involontariamente, comportamenti che per legge o giurisprudenza configurano ipotesi di accettazione tacita dell’eredità.
L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ
L’accettazione tacita, ai sensi dell’art. 476 c.c., si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si provvede a riportare di seguito alcuni atti che la legge e la giurisprudenza hanno individuato come ipotesi di accettazione tacita dell’eredità:
– il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell’eredità;
– il compimento di atti di disposizione dei bene ereditari;
– richiesta di voltura catastale da parte del chiamato;
– pagamento transattivo del debito del defunto ad opera del chiamato;
– riscossione da parte del chiamato di un assegno rilasciato al defunto in pagamento di un suo credito.
Questi sono solo alcuni esempi di comportamenti che costituiscono accettazione tacita ma la casistica è ovviamente molto più ampia.
IN CONCLUSIONE
Visti i possibili rischi che possono derivare dall’adozione di alcuni comportamenti, onde evitare che possano involontariamente configurarsi ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, si suggerisce di prestare la massima attenzione agli atti che si compiono subito dopo il decesso del parente.
Nello specifico, si consiglia di evitare il compimento di qualsiasi atto che possa anche indirettamente interessare i beni ereditari e che possa essere valutato come un’accettazione tacita dell’eredità (anche soltanto firmare atti e documenti che potrebbero essere sottoscritti solo dall’erede oppure disporre di somme di denaro depositate nel conto corrente del defunto).
Nell’immediatezza del decesso è sempre meglio non fare nulla.
Ci sarà tempo, infatti, nei giorni successivi per verificare (ovviamente prima di compiere l’atto), se quel determinato atto o azione possa in astratto configurare o meno un’accettazione tacita dell’eredità.
Occorre, inoltre, prestare molta attenzione al termine per rinunciare all’eredità che, se si è nel possesso dei beni ereditari, si riduce a tre mesi dalla data di apertura della successione.
Infatti, non è mai superfluo rammentare che nel momento in cui si diventa eredi si trasferiscono a proprio carico non solo beni e crediti del defunto ma anche tutti i debiti contratti dallo stesso.
Avvocato Cristiano Galli
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