IN COSA CONSISTE IL REATO DI STALKING
Il reato di atti persecutori più comunemente conosciuto come “stalking” è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 612 bis c.p.
Questo reato è stato introdotto dal D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, che ha inserito nel nostro codice penale l’art. 612 bis proprio per contrastare un fenomeno criminoso in continua crescita attraverso l’applicazione di una disciplina specifica.
A mente del summenzionato articolo il reato di stalking si realizza ogni qualvolta “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”.
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO
L’ELEMENTO OGGETTIVO
a) Le condotte
Prima di esaminare nel dettaglio le singole condotte che astrattamente possono configurare il reato di stalking è doveroso rammentare che tale fattispecie è un reato necessariamente abituale.
Questo significa che il reato in commento richiede per la sua integrazione la reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice.
Non rileva penalmente la singola azione.
La condotta incriminata dalla norma consiste nel porre in essere, in modo ripetuto, minacce o molestie.
b) Gli eventi
Ai fini dell’integrazione del delitto in commento, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, segnatamente:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Nel reato di stalking l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma penale incriminatrice.
PENA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO
Il reato di atti persecutori è punito a norma dell’art. 612 bis c.p. con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Sempre il medesimo articolo prevede delle circostanze aggravanti che inaspriscono la pena base.
Invero, in forza del comma 2 dell’art. 612 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Infine, la pena è inoltre aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con handicap, ovvero con armi o da persona travisata.
IL CODICE ROSSO E IL REATO DI STALKING
La legge n. 69/2019, meglio conosciuta come “Codice Rosso” ha aumentato la pena base del reato.
Il reato di stalking che prima era punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni ora è punito con la pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Inoltre, il Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima che subisce atti di violenza, prevede la possibilità per il giudice di applicare allo stalker la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa e la possibilità di poter assicurare il rispetto della predetta misura coercitiva tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, quale ad esempio il braccialetto elettronico.
QUANTE CONDOTTE SERVONO PER INTEGRARE IL REATO
Per quanto riguarda il numero di condotte necessario per configurare il reato di atti persecutori, è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di stalking può essere integrato anche da due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis C. Cass. sent. n. 33842/2018).
LE POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE
Per quanto riguarda la strategia difensiva da adottare per tutelarsi in un procedimento penale in cui viene contestato il reato di stalking, è doveroso da subito precisare che è pressoché impossibile determinare in astratto quale sia la miglior soluzione.
In alcuni casi, laddove si dimostri carente il quadro probatorio fornito dalla pubblica accusa, è senz’altro vantaggioso chiedere eventualmente l’archiviazione del procedimento o decidere di affrontare il dibattimento.
In altri casi, dove la colpevolezza del soggetto emerge in modo più evidente, si rivela spesso più vantaggioso ricorrere ad un rito alternativo facendo svolgere all’imputato un percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano del recupero di soggetti che siano stati condannati per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri delitti contro la persona.
Lo svolgimento di un percorso terapeutico, invero, consente di soddisfare la condizione prevista dall’art. 165 c.p. per ottenere, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena.
Avvocato Cristiano Galli
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