Le due domande principali da porsi sono:
– quando si configura l’assenza ingiustificata,
– quali sono le possibili conseguenze per il dipendente.
ASSENZA INGIUSTIFICATA
L’assenza è ingiustificata ogni volta che il lavoratore non avvisi per tempo o entro le 24 ore dall’evento morboso il proprio datore di lavoro.
Non è prevista una forma specifica per avvertire il datore di lavoro ma è preferibile inviare una email di conferma o una pec in cui si dia atto di aver comunicato la propria assenza al referente dell’ufficio del personale.
Il lavoratore deve inviare altresì entro e non oltre le 48 ore dall’inizio del periodo di assenza il certificato medico elettronico di malattia.
Al fine di accelerare la procedura ed evitare problemi derivanti da ritardi nell’invio, il dipendente può anticipare al proprio datore di lavoro il codice del certificato elettronico rilasciato dal medico di base.
Il mancato invio del predetto certificato entro il termine previsto configura per il lavoratore l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro.
CONTESTAZIONE ASSENZA INGIUSTIFICATA
Nel caso in cui il lavoratore ometta di comunicare la propria assenza, il datore di lavoro potrà procedere alla contestazione.
Prima di dare avvio al procedimento disciplinare il datore di lavoro attenderà il rientro del dipendente per essere certo del numero di giorni di assenza da contestare e al contempo per valutare in anticipo le possibili sanzioni da applicare.
Il datore di lavoro darà inizio ad un vero e proprio procedimento disciplinare inviando la lettera di contestazione disciplinare in cui descrive la violazione commessa dal dipendente e informandolo della possibilità di rendere le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni di calendario o entro il diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento (se vuoi approfondire questo argomento puoi leggere l’articolo specifico sulla Contestazione disciplinare).
Al termine del procedimento sarà applicata al dipendente una sanzione conservativa o espulsiva.
LA RECIDIVA
L’assenza ingiustificata del lavoratore rappresenta una grave violazione dei doveri che quest’ultimo ha assunto nei confronti del proprio datore di lavoro ed invero in alcuni casi l’assenza dal luogo di lavoro è motivo di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Premesso che nel valutare le singole fattispecie è necessario leggere con attenzione quanto previsto dal CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro, in generale si può affermare che dopo la terza recidiva commessa durante l’anno, l’assenza del lavoratore potrà essere sanzionata con il licenziamento per giusta causa senza il riconoscimento del periodo di preavviso.
ASSENZA INGIUSTIFICATA PER 5 GIORNI CONSECUTIVI
L’ipotesi più grave che non necessita della contestazione della recidiva è l’assenza ingiustificata del lavoratore per 5 giorni consecutivi.
In questo caso il datore di lavoro dopo aver istruito il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente potrà sanzionare il singolo episodio di assenza comminando il licenziamento per giusta causa.
Avvocato Francesca Del Duca
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