Questa scelta di vita è quasi sempre frutto di una decisione concordata con il marito all’inizio del matrimonio.
La prima immediata domanda che queste clienti ci pongono è: che diritti ho come moglie che ha fatto sempre la casalinga in caso di separazione?
La domanda successiva è questa: come farò a mantenermi senza un lavoro dopo la separazione?
DIRITTI DELLA MOGLIE CASALINGA IN CASO DI SEPARAZIONE
IL DIRITTO AL MANTENIMENTO PERSONALE
Incominciamo col dire che in caso di separazione la moglie casalinga non autosufficiente, che si ritrova senza formazione professionale ed esperienze lavorative, ha di regola diritto al mantenimento.
Tale mantenimento deve consentire un adeguato sostentamento del coniuge economicamente più debole e deve essere proporzionato ai redditi percepiti dal marito.
Vediamo di seguito quali sono i presupposti per ottenere il mantenimento personale.
I PRESUPPOSTI PER OTTENERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PERSONALE
I presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento sono elencati nell’art. 156 c.c.
In particolare, a mente del sopra richiamato articolo di legge, per avere diritto a percepire un contributo al mantenimento da parte del coniuge economicamente più forte è necessario che sussistano tutti questi requisiti:
- il coniuge richiedente non abbia subito l’addebito della separazione (se vuoi approfondire l’argomento leggi il nostro articolo dedicato all’istituto dell’addebito della separazione Separazione con addebito);
- il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri;
- l’altro coniuge goda di adeguate disponibilità economiche per provvedere al pagamento.
Per redditi adeguati, cui va rapportato l’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, si intendono quelli necessari a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza (C. Cass., ord. n. 20228/2022)
I CRITERI PER DETERMINARE L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Una volta stabilito che il coniuge economicamente più debole ha diritto al mantenimento, il giudice deve quantificare in concreto il suo ammontare.
L’art .156 c.c. stabilisce che l’entità del mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Per “circostanze” la giurisprudenza e la prassi intendono tutti quegli elementi di ordine economico diversi dal reddito che possono rilevare nella quantificazione dell’assegno, ad esempio: il godimento della casa familiare, l’esistenza di proprietà mobiliari o immobiliari, entrate e uscite, durata e altre caratteristiche del matrimonio, volontà del coniuge beneficiario di trovare lavoro.
IL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Ulteriore diritto che potrebbe spettare alla moglie è quello di ottenere l’assegnazione della casa coniugale.
Per quanto riguarda questo diritto, bisogna innanzitutto precisare che l’assegnazione della casa familiare in favore dell’uno o dell’altro genitore viene disposta dal giudice solo nell’esclusivo interesse della prole.
Più precisamente, l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico.
Quindi, in caso di separazione possiamo distinguere due differenti situazioni:
- qualora non sono presenti figli, la casa coniugale non formerà oggetto di assegnazione nel giudizio di separazione e rimarrà pertanto nella disponibilità di colui che risulta essere l’effettivo proprietario;
- in presenza di figli minorenni, qualora questi venissero collocati prevalentemente con la madre, la moglie potrebbe ottenere l’assegnazione della casa coniugale.
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE INCIDE NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
È doveroso rammentare che la decisione del giudice di assegnare la casa coniugale in favore della moglie potrebbe giustificare una diminuzione dell’importo dell’assegno di mantenimento previsto per la medesima.
Questo perché come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico (C. Cass., ord. n. 27599/2022).
IN CONCLUSIONE
Vista la presenza di numerosi fattori che possono influire nella determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, si consiglia di rivolgersi sempre a un professionista competente per valutare come sia meglio procedere nel singolo caso specifico.
Avvocato Cristiano Galli
Se vuoi conoscere meglio i servizi offerti dallo Studio in questa materia visita la pagina Diritto di famiglia e delle successioni.
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