PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova è il periodo individuato dalle parti durante il quale ciascuna valuta la convenienza del rapporto instaurato.
In particolare, durante questo periodo, il datore di lavoro valuterà le capacità del lavoratore, l’idoneità e l’attitudine di quest’ultimo per il ruolo assegnato.
Allo stesso tempo il lavoratore valuterà la corrispondenza tra le prestazioni indicate nel contratto e quelle effettivamente espletate, la congruità della retribuzione etc.
DURATA
È di specifica competenza della contrattazione collettiva prevedere la durata del periodo di prova parametrato alle mansioni, al livello e quindi in generale all’inquadramento del dipendente.
In ogni caso, il decreto trasparenza è intervenuto con l’art. 7 al 3° comma prevedendo una durata massima del periodo di prova, il limite è stato individuato in 6 mesi.
PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova dovrebbe terminare alla scadenza concordata e indicata nel contratto di assunzione ma vi sono dei casi in cui il periodo viene automaticamente prorogato, ad esempio nel caso in cui intervengano:
– uno stato di malattia;
– un infortunio sul luogo di lavoro;
– il congedo obbligatorio per maternità o paternità.
In questi casi la scadenza del periodo di prova traslerà in automatico per il numero di giorni di assenza del lavoratore.
FORMA SCRITTA
Il periodo di prova deve essere indicato in modo chiaro e specifico nel contratto di assunzione o in altro documento allegato prima che il lavoratore esegua la prestazione.
Per il periodo di prova è richiesta necessariamente la forma scritta qualsiasi altra forma utilizzata lo renderebbe nullo.
DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA
La caratteristica più importante del periodo di prova è il principio di libera recidibilità, durante il periodo di prova infatti ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso.
Il rapporto si intenderà pertanto immediatamente cessato.
Se è il lavoratore a subire il recesso quest’ultimo avrà diritto a percepire la Naspi se invece è il dipendente a interrompere volontariamente il rapporto di lavoro durante il periodo di prova non potrà richiederla.
Avvocato Francesca Del Duca
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