Proviamo qui di seguito a rispondere in modo quanto più esaustivo a queste domande analizzando altresì i caratteri generali dell’istituto.
COS’È L’AFFIDAMENTO CONDIVISO?
L’affidamento condiviso è l’istituto attraverso il quale viene attribuita una gestione paritaria dei figli ai genitori in seguito a una procedura di separazione o di divorzio.
Questo non significa che entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli lo stesso periodo di tempo.
L’affidamento condiviso, invero, non impone e non prevede una matematica suddivisione dei tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori.
L’affidamento condiviso consente ad ambedue i genitori, una volta separati, di continuare a partecipare alle scelte importanti che riguardano la vita dei figli minori.
COSA PREVEDE L’AFFIDAMENTO CONDIVISO?
Quando due genitori decidono insieme di adottare il regime dell’affidamento condiviso oppure quando il giudice dispone l’adozione di questo tipo di affido, si prevede che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità sui figli minori ed a condividere le responsabilità educative verso gli stessi, nonostante la separazione o il divorzio.
Con l’affidamento condiviso, infatti, viene garantito che:
- l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale sia esercitato da parte di entrambi i genitori;
- entrambi i genitori possano partecipare attivamente alla cura e all’educazione dei figli.
DECISIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
L’affidamento condiviso comporta la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative come quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative).
Laddove vi sia un disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse, questi ultimi dovranno necessariamente rivolgersi al giudice.
Per quanto riguarda le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche separatamente dai genitori.
Tale facoltà, tuttavia, può essere concessa alle parti solo dal giudice ai sensi dell’art. 337 ter, comma 3 c.p.c.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle meno importanti per la vita dei figli che attengono alla vita quotidiana.
LA LEGGE N. 54 DEL 2006
L’istituto dell’affidamento condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54 del 2006 al fine di stabilire nuove regole per l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Essa ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. “principio della bigenitorialità” secondo il quale un bambino ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche qualora gli stessi siano separati o divorziati.
In particolare, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull’affidamento dei minori, invertendo sostanzialmente il rapporto di regola ed eccezione tra il previgente affidamento congiunto ed esclusivo: l’affidamento congiunto, da mera opzione è divenuta la regola, tanto che oggi l’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice, con provvedimento motivato, solo in casi di grave incapacità da parte di uno dei due genitori.
L’art. 337 ter c.c., invero, impone oggi al giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da garantire alla prole di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
IN CONCLUSIONE
In assenza di particolari ragioni che possano giustificare l’adozione del regime dell’affidamento esclusivo, pertanto, è sempre preferibile scegliere l’affidamento condiviso in modo che i figli possano coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti.
Del resto, non dimentichiamoci che ogni scelta che riguarda la gestione dei minori deve essere adottata nel superiore interesse degli stessi.
Il concetto di superiore interesse del minore è considerato uno dei principi cardine del diritto di famiglia sia a livello nazionale che internazionale.
Avvocato Cristiano Galli
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