LA LETTERA DI RICHIAMO È UN PRECEDENTE DISCIPLINARE
Nel caso in cui il datore di lavoro decida di non accogliere le giustificazioni rese dal dipendente, da un punto di vista sanzionatorio, la lettera di richiamo è una delle sanzioni meno afflittive previste dai contratti collettivi.
Con la lettera di richiamo il datore di lavoro sanziona il dipendente esponendo in modo chiaro e puntuale le condotte che non dovrà più porre in essere.
La lettera di richiamo è a tutti gli effetti una sanzione disciplinare ed in quanto tale rappresenta un precedente per chi la riceve.
La forma scritta in questo caso tutela il datore di lavoro che potrà far riferimento al suo contenuto qualora il dipendente commetta in seguito altre violazioni.
LA RECIDIVA
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro non può tener conto del precedente disciplinare del proprio dipendente se sono decorsi due anni dalla sua applicazione.
La norma appena citata afferma chiaramente che la recidiva si può configurare solo se la violazione è commessa entro il termine di due anni dall’ultima sanzione disciplinare applicata.
Ed invero, se il lavoratore nei due anni successivi alla sanzione è destinatario di un altro procedimento disciplinare, il precedente potrà essere richiamato dal datore di lavoro o anche solo valutato per contestare al dipendente la recidiva.
LETTERE DI RICHIAMO E LICENZIAMENTO
Ci si chiede spesso ma quante lettere di richiamo posso ricevere prima di essere licenziato?
La risposta corretta è: dipende dal caso specifico.
In primo luogo sono i contratti collettivi che in generale indicano un elenco delle fattispecie per le quali, dopo un certo numero di violazioni analoghe, di solito sono tre, il datore di lavoro potrà licenziare il lavoratore.
La casistica altamente diversificata non permette però di definire a priori il numero di lettere di richiamo che il dipendente riceverà prima di essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Il datore di lavoro può decidere di licenziare il dipendente nonostante il contratto collettivo o il regolamento aziendale preveda ancora l’applicazione di una sanzione conservativa.
IN CONCLUSIONE
Per tutti i motivi sopra illustrati, si suggerisce al dipendente che dovesse ricevere un’eventuale lettera di richiamo di:
- prestare attenzione agli effetti prodotti dalla sanzione disciplinare;
- evitare di commettere errori nei due anni successivi.
Avvocato Francesca Del Duca
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