IL CASO
Il caso in esame riguarda un marito che aveva presentato un ricorso ex art 9 legge 898 del 1970 innanzi al Tribunale di Potenza per ottenere la modifica delle condizioni patrimoniali previste all’interno della sentenza di divorzio.
Detta sentenza, invero, prevedeva un obbligo a carico del marito di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della ex moglie e della figlia.
In seguito al divorzio, tuttavia, il marito aveva contratto nuovo matrimonio da cui, a suo dire, erano discesi maggiori oneri.
Deduceva, inoltre, il marito che la ex moglie successivamente al divorzio aveva acquisito la proprietà di un nuovo immobile e che la figlia, allo stato ultra maggiorenne, avendo terminato il proprio percorso di studi si trovava nella condizione di poter reperire un lavoro.
I MOTIVI DI RICORSO
In sintesi, il ricorso alla giurisprudenza di legittimità promosso dall’ex marito si fondava su numerosi motivi volti a dimostrare come il giudice di prime cure e la Corte d’Appello non avessero valutato correttamente i fatti e le prove documentali che dimostravano l’avvenuto mutamento delle condizioni di vita e reddituali delle parti.
Mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali che secondo il ricorrente poteva giustificare l’estinzione totale o una riduzione dell’assegno di mantenimento.
LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE
Con il ricorso promosso dall’ex marito la Corte è stata chiamata a stabilire se la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato possa comportare la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento.
I RIFERIMENTI NORMATIVI
La disposizione normativa che prevede la possibilità di modificare le condizioni stabilite in sede divorzile era in precedenza l’art. 9 della legge n. 898 del 1970 (cd. legge sul divorzio) ed ora, a seguito dell’intervenuta riforma Cartabia, è l’art. 473bis.29 c.p.c.
Entrambi gli articoli subordinano la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni patrimoniali adottate in sede di divorzio al ricorrere di sopravvenuti giustificati motivi.
COSA SI INTENDE PER “GIUSTIFICATI MOTIVI SOPRAVVENUTI”
Quanto al significato da attribuire alla locuzione “giustificati motivi” la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i “giustificati motivi” che legittimano la richiesta di revisione dell’assegno divorzile, non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (C. Cass., sent. n. 1119/2020).
La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l’accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi, idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti (ibidem, C. Cass. sent. n. 1119/2020).
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E I PRINCIPI DI DIRITTO ILLUSTRATI
Dopo aver valutato attentamente tutti i profili di doglianza, gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’ex marito rinviando la causa alla Corte d’Appello di Potenza per un nuovo esame della controversia sulla base dei principi di diritto illustrati nel provvedimento.
Nell’ordinanza in commento, gli ermellini hanno precisato che la formazione di una nuova famiglia, di per sé, non determina automaticamente il venir meno o la riduzione degli oneri conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale fatto deve essere valutato dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite se e in quanto comporti il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (si veda in tal senso anche Cass. sent. n. 14175/2016).
IN CONCLUSIONE
Pertanto, i giudici di legittimità hanno espressamente chiarito che, qualora a supporto della richiesta di diminuzione dell’assegno divorzile siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.
Avvocato Cristiano Galli
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