Le prime riflessioni che intendo condividere con Voi su questo blog riguardano la tematica della risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa del Datore di lavoro, più comunemente nota come “licenziamento”.
In sintesi, le forme di licenziamento previste dal diritto del lavoro sono:
- il licenziamento per giusta causa;
- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- ed infine, il licenziamento collettivo.
Le prime due forme di recesso hanno alcuni elementi in comune, il più importante è sicuramente la procedura di contestazione disciplinare. Mi spiego meglio, in entrambi i casi il Datore di lavoro deve attivare preventivamente una procedura di contestazione disciplinare inviando una lettera al lavoratore in cui gli espone le condotte che ritiene illegittime commesse da quest’ultimo. Dopo la ricezione della lettera il lavoratore può rendere le proprie giustificazioni sui fatti contestati entro un termine previsto dal CCNL di categoria. Di solito il termine è pari a 5 giorni di calendario e non lavorativi.
Le giustificazioni possono essere rese in forma scritta o esposte verbalmente durante un incontro alla presenza del Datore di lavoro.
Tra le due forme è preferibile scegliere quella scritta per due motivi: 1. con la forma scritta il lavoratore può chiarire le proprie posizioni in un atto scritto che potrà essere utilizzato, anche in un secondo momento, nel caso in cui il lavoratore voglia impugnare la sanzione subita sia essa di natura conservativa o espulsiva; 2. le deduzioni in forma scritta non precludono al lavoratore la possibilità di richiedere anche l’audizione orale per esercitare in modo completo il proprio diritto di difesa.
Al termine del procedimento la società può comunicare al lavoratore una sanzione conservativa (il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dalla prestazione lavorativa per un limitato numero di giorni) o il licenziamento per giustificato motivo soggettivo riconoscendogli il periodo di preavviso.
La società può decidere indistintamente tra la richiesta della prestazione lavorativa per tutta la durata del preavviso o per parte di esso e la sua conversione nella relativa indennità.
Il licenziamento per giusta causa rappresenta invece l’ipotesi più grave perché il rapporto cessa immediatamente ed il lavoratore non ha diritto al preavviso.
La giusta causa di risoluzione del rapporto è ravvisabile infatti nei gravi inadempimenti posti in essere dal lavoratore che ledono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del contratto.
A differenza delle forme precedenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha fondamento nell’attività di impresa, ad esempio, il motivo oggettivo può essere la crisi attraversata dalla società, la sua cessazione o la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente che non può essere ricollocato in altri ruoli.
Infine, il licenziamento collettivo è sicuramente meno frequente nella casistica, esso prevede una procedura complessa disciplinata da norme specifiche contenute nella Legge n. 223/1991.
Le società possono attivare la procedura di licenziamento collettivo solo se sussistono determinati requisiti: la società deve occupare più di 15 dipendenti (requisito dimensionale) e deve effettuare almeno 5 licenziamenti in un periodo di 120 giorni.
La procedura prevede, a differenza delle altre forme di licenziamento, un ruolo attivo delle rappresentanze sindacali che partecipano alla procedura dall’inizio fino alla sua chiusura.
Il tema dei licenziamenti collettivi riveste particolare importanza e pertanto sarà trattato in modo specifico in un articolo dedicato.
In conclusione, nonostante le diversità modalità con cui il rapporto di lavoro può essere interrotto, tutti i licenziamenti possono essere impugnati dal lavoratore, laddove ne sussistano i presupposti, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione della lettera.
Quest’ultimo argomento verrà trattato in modo più approfondito in uno dei prossimi articoli.
Avv. Francesca Del Duca
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