Tutti noi quotidianamente compriamo da terzi soggetti dei beni materiali che possono presentare vizi o difetti, di cui ci accorgiamo solo in un secondo momento della loro esistenza.
Ebbene, quando si versa in una simile ipotesi è senz’altro utile sapere se esistono e quali sono le azioni che possano tutelare i nostri diritti e interessi.
Incominciamo col dire che l’articolo 1490 c.c. dispone che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”.
Questo significa che il venditore è obbligato per legge a garantire l’acquirente del fatto che il bene compravenduto sia immune da vizi e corrispondente alle qualità promesse.
Ora vediamo quali sono i tipi di vizi previsti dalla succitata norma che formano oggetto di garanzia.
CARATTERISTICHE DEI VIZI PREVISTI DALL’ART. 1490 C.C.
È bene rammentare che non tutti i vizi sono ricompresi nella garanzia prevista dall’art. 1490 c.c.
La norma citata descrive due differenti tipologie di vizi che possono legittimare l’operatività della garanzia:
I vizi cd. redibitori
Si intende per vizio redibitorio quei difetti o imperfezioni riguardanti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendono la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (un esempio di vizio redibitorio può essere il difetto di fabbricazione di un macchinario che ne impedisce l’utilizzazione da parte dell’acquirente).
La mancanza di qualità
Dal vizio redibitorio va distinta la mancanza di qualità del bene venduto, che può riguardare tanto le qualità espressamente promesse quanto quelle essenziali per l’uso cui la cosa è destinata.
La mancanza di qualità è inerente alla natura della merce e comprende tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che influiscono sulla classificazione della cosa in una determinata specie piuttosto che in un’altra (esempio la vendita che ha per oggetto macchinari destinati ad utilizzi speciali e per cui si richiedono speciali perfezionamenti).
Entrambe queste due tipologie di vizi si differenziano dall’ipotesi di vendita di “aliud pro alio“ che si verifica quando il bene consegnato è completamente diverso da quello oggetto del contratto di vendita.
A tale fattispecie non si applica la normativa prevista per i vizi o la mancanza di qualità del bene venduto ma quella relativa all’azione generale di risoluzione ex art. 2946 c.c.
CASI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA
Oltre a quanto sinora detto, va segnalato che la legge prevede alcuni casi in cui l’operatività della garanzia per i vizi della cosa venduta deve ritenersi esclusa.
L’art. 1491 c.c. prevede che la il venditore non è tenuto alla garanzia se al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa.
Allo stesso modo, secondo lo stesso articolo, la garanzia non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente dai vizi.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 1490 c.c. prevede la possibilità per i contraenti di escludere o limitare la garanzia per vizi tramite apposita pattuizione.
In quest’ultimo caso, tuttavia, la norma prevede altresì che tali pattuizioni non abbiano effetto laddove il venditore abbia in malafede taciuto i vizi al compratore.
RIMEDI ESPERIBILI
Quando il compratore scopre che il bene acquistato presenta dei vizi può esercitare alternativamente due differenti azioni:
La risoluzione del contratto
Con l’azione di risoluzione l’acquirente intende ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale sorto con la stipulazione del contratto di vendita. In questo caso, la risoluzione del contratto comporta il ripristino della situazione anteriore e pertanto il venditore dovrà restituire il prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
La riduzione del prezzo
Con l’azione di riduzione del prezzo, l’acquirente intende ottenere una diminuzione del prezzo pattuito in ragione della minore utilità offerta dal bene acquistato.
In entrambi i casi, il venditore è tenuto a risarcire al compratore tutti i danni derivanti dai vizi della cosa.
TERMINI E CONDIZIONI
Per esercitare tali azioni, il compratore dovrà rispettare due termini essenziali imposti dall’art. 1495 c.c.: un termine di decadenza e un termine di prescrizione.
L’art. 1495 c.c. prevede infatti che il compratore, per poter far valere la garanzia, deve denunciare i vizi riscontrati al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
Il terzo comma del medesimo articolo prevede inoltre che l’azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE
Da ultimo è doveroso rammentare che la disciplina codicistica, applicabile al contratto di compravendita in generale, non può applicarsi nel caso di vendita di beni di consumo, ossia per quei contratti in cui il venditore è un professionista e l’acquirente un consumatore.
In tal caso, infatti, la normativa applicabile è quella di cui al Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) che prevede una disciplina più favorevole nei confronti del consumatore.
Avvocato Cristiano Galli
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