Il decreto trasparenza è stato emanato per recepire nel nostro ordinamento e quindi per adeguare la normativa già vigente in Italia a quanto previsto a livello europeo dalla Direttiva n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.
L’intervento normativo ha coinvolto quasi tutti i contratti di lavoro.
IL DECRETO TRASPARENZA AMBITO APPLICATIVO
Il decreto trasparenza è applicato in generale a tutti i contratti di lavoro:
– subordinati a tempo determinato ed indeterminato,
– a tempo pieno e a tempo parziale,
– in somministrazione,
-intermittenti,
– alle co.co.co (collaborazioni coordinate e continuative) e alle prestazioni occasionali. Queste ultime due forme con la specifica dell’applicazione del decreto trasparenza per quanto compatibile.
LE CONSEGUENZE DEL DECRETO TRASPARENZA EFFETTI SUI NUOVI E VECCHI CONTRATTI
Una volta chiarito l’ambito di applicazione del decreto è necessario distinguere, in breve, le conseguenze che ha prodotto sui contratti di lavoro da stipulare rispetto ai contratti di lavoro già in essere.
Per quanto riguarda i contratti non ancora formalizzati il decreto trasparenza ha esteso e arricchito l’obbligo informativo già previsto in capo al datore di lavoro imponendo la forma scritta (con modalità cartacea o telematica) e il suo adempimento entro un determinato termine.
Il datore di lavoro deve adempiere all’obbligo informativo necessariamente entro l’atto di costituzione del rapporto di lavoro e prima che il lavoratore esegua le prestazioni richieste o in ogni caso entro 7 giorni dalla stipula (per alcuni casi i termini sono più lunghi).
Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro già formalizzati il datore di lavoro ha l’obbligo di integrare la documentazione in possesso del lavoratore, su istanza formulata per iscritto da quest’ultimo, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
Infine, il datore di lavoro deve conservare la prova di avvenuta consegna delle informazioni per i 5 anni successivi alla risoluzione/cessazione del contratto di lavoro.
CONTENUTO DELL’OBBLIGO INFORMATIVO
Ma cosa deve comunicare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve comunicare senz’altro le informazioni già previste prima dell’entrata in vigore del decreto trasparenza, a titolo esemplificativo: la specifica indicazione del datore di lavoro, l’eventuale durata del contratto (se contratto a tempo determinato), il luogo di esecuzione della prestazione, l’eventuale periodo di prova, in generale le mansioni richieste, il livello di inquadramento.
il datore di lavoro, inoltre, ha l’obbligo di informare il lavoratore della durata del periodo di ferie, della formazione che dovrà effettuare, del termine previsto in caso di recesso del datore di lavoro e del termine previsto per le dimissioni del lavoratore, dei casi e delle modalità per modificare i turni di lavoro.
Infine, ma non meno importante, il lavoratore deve essere informato dei soggetti a cui sono destini i contributi.
DURATA DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L’obbligo di informazione non si esaurisce al momento della stipula del contratto appena sottoscritto o nel momento il cui il datore integra le informazioni su richiesta dal lavoratore.
L’obbligo di informazione sussiste per tutta la durata dal rapporto di lavoro fino alla sua cessazione in quanto il decreto trasparenza ha previsto in capo al datore di lavoro il medesimo obbligo di informazione anche per le eventuali modifiche intervenute in data successiva alla stipula del contratto.
Anche in questo caso il termine per adempiere è stringente, entro il primo giorno di effettiva modifica.
Non rientrano in questo caso e quindi fanno eccezione l’adeguamento a interventi legislativi o derivanti dalla contrattazione collettiva.
IL REGIME SANZIONATORIO
L’importanza riconosciuta al tema è evidente nel regime sanzionatorio applicato in caso di omissioni, di ritardi o di informazioni incomplete.
Le sanzioni sono di natura pecuniaria (da 250,00 euro a 1.500,00 euro) e si applicano per ogni singola violazione (per ogni lavoratore).
A rendere più gravoso il predetto regime è l’ulteriore previsione secondo cui al datore di lavoro è vietato licenziare, compiere atti discriminatori e anche attivare procedure di contestazione disciplinare nei confronti dei soggetti che chiedano l’attuazione di quanto previsto nel decreto trasparenza.
In caso di violazione, il lavoratore potrà adire l’autorità giudiziaria ed informare l’Ispettorato del lavoro che potrà applicare ulteriori sanzioni al datore di lavoro inadempiente.
Avvocato Francesca Del Duca
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