La domanda che spesso mi viene posta dai clienti durante le riunioni è: è giusto proporre la nomina di un amministratore di sostegno esterno in caso di lite tra i fratelli per provvedere alla gestione sia dei beni patrimoniali che della cura della persona dell’anziano genitore?
Una delle ipotesi più frequenti che accade quando un genitore diventa anziano è che i figli di quest’ultimo si trovino spesso in disaccordo su quali decisioni debbano essere adottate per tutelare il parente.
Per rispondere a questa domanda è opportuno esaminare prima le caratteristiche principali dell’istituto in commento.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CARATTERI DELL’ISTITUTO
L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione a tutela delle persone fragili che è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6.
Possiamo dire che questa legge ha operato una vera e propria rivoluzione istituzionale e culturale nell’ambito della tutela dei diritti dei soggetti fragili.
Tale istituto, invero, ha affiancato i rimedi ordinamentali più rigidi (come l’interdizione e l’inabilitazione) consentendo di realizzare in favore dei beneficiari degli interventi più flessibili e personalizzati che rispondano nel concreto alle specifiche esigenze di ogni soggetto.
A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno è una misura duttile e meno invasiva che consente di tutelare quei soggetti che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
L’ambito di attività dell’amministratore di sostegno e i poteri connessi alla sua funzione possono essere più o meno ampi a seconda delle specifiche esigenze del beneficiario.
L’attività dell’amministratore di sostegno può riguardare anche il compimento di singoli atti a tutela del soggetto.
Ad esempio, l’attività dell’amministratore di sostegno può concretarsi nell’espletamento di uno o più atti di natura patrimoniale, oppure nel compimento di attività che interessano la sola cura della persona, come nel caso dell’espressione del consenso informato in materia medico-sanitaria, in luogo del beneficiario.
LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
A norma dell’art. 408 c.c. la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, tra i familiari più stretti del beneficiario (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
L’articolo 408 c.c. in ordine alla scelta dell’amministratore di sostegno non contiene un ordine preferenziale dei soggetti da nominare che privilegia un soggetto rispetto ad un altro tra quelli citati dalla norma.
La designazione dell’amministratore di sostegno è un atto proprio del Giudice Tutelare che compete solo a lui.
Al riguardo, lo stesso art 408 c.c., al comma 4, chiarisce che il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea diversa dai familiari citati dalla norma.
Tale potere, pertanto, consente al Giudice Tutelare di poter disattendere anche l’indicazione dell’amministratore svolta direttamente dal beneficiario.
Ciò chiarito, possiamo ora rispondere al quesito inizialmente posto.
È OPPORTUNO PROPORRE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ESTERNO IN CASO DI LITE TRA FRATELLI?
Come abbiamo avuto modo di precisare, il giudice tutelare, in assenza di particolari ragioni ostative, solitamente predilige nominare un amministratore di sostegno che sia ricompreso nella cerchia dei familiari del beneficiario.
Vi sono però dei casi particolari in cui la giurisprudenza ha stabilito che sia preferibile nominare un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare:
– in caso di conflitto tra familiari
in questo caso la giurisprudenza ha opportunamente chiarito che la nomina di un amministratore di sostegno terzo rispetto ai familiari consente a quest’ultimo di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità senza che eventuali iniziative assunte a tutela del beneficiario possano acuire i conflitti già presenti tra i familiari (C. Cass, sent. n. 14190/2013).
– quando il familiare designato non è in possesso delle competenze specifiche per garantire un’adeguata protezione del soggetto fragile
Al riguardo, si segnala una peculiare pronuncia del Tribunale di Genova del 4 giugno del 2021, in cui il giudice tutelare, stante la consistenza e la complessità del patrimonio mobiliare e immobiliare da amministrare, ha ritenuto opportuno nel caso specifico di prevedere la nomina di due amministratori di sostegno provvisori.
Avvocato Cristiano Galli
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